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Si informa la spettabile clientela che, l'articolo 18 del Decreto Fiscale numero 124 del 26 ottobre 2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall’articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007.
In particolare, il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, attualmente pari a 2.000 euro, è ridotto a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022 quindi, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà quindi di 999,99 euro.
Ciò premesso, si riepilogano di seguito le disposizioni normative in tema di limiti all’uso del contante e titoli al portatore, attualmente vigenti.
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
A decorrere dal 1° gennaio 2022, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della banca.
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