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30/12/2021
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

Si informa la spettabile clientela che, l'articolo 18 del Decreto Fiscale numero 124 del 26 ottobre 2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall’articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007.

In particolare, il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, attualmente pari a 2.000 euro, è ridotto a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022 quindi, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà quindi di 999,99 euro.

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le disposizioni normative in tema di limiti all’uso del contante e titoli al portatore, attualmente vigenti.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della banca.