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News Banca
08/06/2010
Decreto Legge 78 del 31 maggio.


Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O
POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Al riguardo, la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese dichiara disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra per i titoli di propria emissione, ovvero di terzi al costo di: vedi condizioni economiche previste dai fogli di trasparenza, idonea .

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.pA.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrda utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.pA.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

LIBRETTI AL PORTATORE.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

 

 

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.