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Accordo mediatori creditizi

La comunicazione del mediatore creditizio non convenzionato in merito al compenso che il cliente è tenuto a versare al mediatore stesso e da computare nel TAEG/TEG del finanziamento, cui l'attività di mediazione si riferisce, dovrà avvenire con le seguenti modalità:

  • la comunicazione deve riportare, quanto ai contenuti, i seguenti dati utili ad indentificare il cliente, il finanziamento nonché il mediatore (rispettivamente i dati anagrafici del cliente, la tipologia e l'importo del finanziamento nonché la ragione sociale, P. IVA, n. iscrizione OAM del mediatore, nome e cognome del collaboratore di cui si avvale l'intermediario del credito e con cui è entrato in contatto il cliente) e specificare l'ammontare complessivo del compenso che il cliente deve versare per l'attività del mediatore non convenzionato;
  • Il meccanismo di trasmissione della comunicazione avverrà tramite PEC all’indirizzo info@pec.bccpm.it presso la sede della Banca, almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la stipula dell’atto.