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INFORMATIVA AL PUBBLICO - III PILASTRO

Il quadro normativo di riferimento


Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all’interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell’ordinamento dell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. framework di Basilea 3).
CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare della Banca d’Italia n. 285/13 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.
 

Sintesi del contenuto della disciplina prudenziale

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:
a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell’attività bancaria e finanziaria;
b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale (cosiddetto “Internal Capital Adequacy Assessment Process” - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di “stress”, a fronte di tutti i rischi rilevanti per l’attività bancaria e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni. L’ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (Risk Appetite Framework – RAF). All’Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell’affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto “Supervisory Review and Evaluation Process” - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.
L'informativa è organizzata in quadri sinottici ("tavole"), ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa distinta fra:
- informazioni qualitative, con l'obiettivo di fornire una descrizione delle strategie, processi e metodologie nella misurazione e gestione dei rischi;
- informazioni quantitative, con l'obiettivo di quantificare la consistenza patrimoniale delle Banche, i rischi cui le stesse sono esposte, l'effetto delle politiche di CRM (attenuazione del rischio di credito) applicate.
 

Informativa al pubblico anno 2018
pubblicata il 04 giugno 2019

 

Informativa al pubblico Stato per Stato (Country by Country reporting)

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